ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI FERROVIERI

STATUTO

Torino il 23 Luglio 1961

 1°) – Titoli e scopi dell’Associazione: è formata fra tutti quelli che aderiscono al presente Statuto una Associazione che prende il nome di «A. E.C.» (Association Européenne des Cheminots).

Questa Associazione ha particolarmente lo scopo di:

a)   Stringere legami fra le diverse Amministrazioni Ferroviarie Europee con visite e contatti frequenti e reciproci fra i Dirigenti e gli Agenti appartenenti alle Amministrazioni stesse;

b)   Stimolare il coordinamento della rete dei trasporti ferroviari fra i vari Paesi per facilitare l'unione degli Europei;

c)   fiancheggiare l'opera degli organismi e dei movimenti europeisti ai fini di una propaganda unitaria europea nell'ambito delle Amministrazioni Ferroviarie;

d)   agevolare lo scambio di informazioni atte al perfezionamento dei sistemi di lavoro, al fine di ottenere il massimo rendimento;

e)   studiare le condizioni di lavoro dei Ferrovieri di ogni livello gerarchico per favorire il miglioramento delle loro condizioni professionali, economiche, sociali e morali;

f)   promuovere l'istituzione di un organismo europeo per finanziamenti comunitari che, con il contributo dei vari Paesi, renda possibile anche la realizzazione di opere ferroviarie costose di comune interesse;

g)   creare rapporti fra le famiglie (e specialmente fra gli studenti figli di ferrovieri allo scopo di perfezionare lo studio delle lingue (organizzando vacanze all'estero anche con scambi di ospitalità fra le famiglie stesse. L'A.E.C. raggruppa Funzionari ed Agenti di tutte le Amministrazioni Ferroviarie, nonché le imprese che sono ad esse collegate, in attività di servizio e di riposo, dei Paesi aderenti alla C.E.E. e dei Paesi limitrofi come la Svizzera, l'Austria e di tutti quelli favorevoli all'idea europea.

L'A.E.C. è indipendente da partiti politici e da correnti sindacali. Le lingue ufficiali dell'Associazione sono: Italiano, Francese e Tedesco.

2°)  - Funzioni e Amministrazione.

La «A.E.C.» accetta degli aderenti come membri attivi e come membri onorari.

La Sede dell'Associazione è fissata dal Congresso costitutivo ma può essere modificata in conformità allo Statuto. 

Sezioni Nazionali dell'Associazione saranno costituite in ogni Paese interessato.

L'Associazione è diretta da un Comitato Direttivo e da un Consiglio Esecutivo eletto dal Congresso.

Ogni Sezione Nazionale eleggerà il proprio Consiglio Direttivo ed Amministrativo.

Il Comitato Direttivo è composto: di un Presidente, di un Vice Presidente per ogni Paese aderente, di un Segretario Generale, di un Tesoriere Generale e dei Consiglieri il cui numero sarà fissato dal regolamento interno.

3°)  Le Commissioni Europee.

Per facilitare lo studio delle questioni interessanti l'Associazione, saranno create cinque grandi Commissioni ma il loro numero non è limitato:

1°) Commissione culturale professionale:

2°)  Commissione per i problemi sociali e relazioni umane;

3°)  Commissione per il Turismo;

4°)  Commissione per il problema finanziario;

5°)  Commissione di controllo.

4°)  - RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE.

Le risorse dell'Associazione sono assicurate:

a)   dalle quote dei membri aderenti attivi;

b)   dalle quote dei membri onorari;

c)   dalle sovvenzioni dei pubblici poteri, Istituzioni Europee, Amministrazioni Ferroviarie, ecc.

5°)  - RAPPRESENTANZA E CONGRESSO.

L'Associazione sarà rappresentata in ogni paese considerato presso le pubbliche Autorità e, sul piano europeo, presso gli Istituti europei. Ogni anno l'Associazione terrà un Congresso nel Paese designato dal Congresso precedente. Le modalità di questo Congresso saranno fissate dal Regolamento interno.

6°)  - REGOLAMENTO INTERNO.

L'Ufficio Amministrativo metterà a punto un Regolamento Interno per discutere le modalità di applicazione di tutte le questioni interessanti la vita dell'Associazione.

Il Regolamento Interno sarà approvato dal Comitato Direttivo e sottoposto all'approvazione definitiva al prossimo Congresso.

7°)  - DURATA E SCIOGLIMENTO.

L'Associazione è fissata per una durata illimitata, potrà essere disciolta per decisione di un Congresso.

Fatto a Torino il 23 Luglio 1961 e votato all’Assemblea Generale Costitutiva

Il Presidente: A. HUET               II Segretario: A. MORCHIO

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

e

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE ITALIANA

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE ITALIANA

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

L'« A.E.C. » raggruppa i dipendenti di tutte le Aziende Ferroviarie, non­ché di imprese ad esse collegate, in attività di servizio e a riposo dei Paesi aderenti alla C.E.E. e dei Paesi confinanti e di tutti i Paesi favorevoli all'idea Europea.

L'« A.E.C. » è indipendente da partiti e formazioni politiche e da corren­ti sindacali.

Le lingue ufficiali dell'Associazione sono l'italiano, il francese e il tedesco.       .

L'« A.E.C. » accetta aderenti come membri attivi e come membri onorari. Sezioni dell'« A.E.C. » sono costituite in ogni Paese interessato.

Art. 2.

I  Soci dell'« A.E.C. » son forniti di una tessera valida solo se munita dell'apposito « bollino » di convalida dell'anno in corso, a comprova dell'av- venuto versamento della quota sociale stabilita.

Art. 3.

L'importo della quota di iscrizione dei Soci è fissato dal Congresso Eu­ropeo il quale stabilisce anche come questa quota debba essere ripartita fra la Segreteria Compartimentale, quella Nazionale e quella Europea e quale ra­teo debba essere inviato alla Direzione del Periodico.

Art. 4.

L'anno sociale coincide con quello solare.

Art. 5. - Diritti del Socio.

II   Socio ha diritto alla tessera, alle pubblicazioni che vengono emesse ed alla partecipazione a tutte le manifestazioni ed iniziative: viaggi, stages, scambi culturali, colonie di vacanze, concorsi a premi su temi europei, ecc. che verranno effettuati sotto l'egida dell'«A.E.C.» naturalmente contribuendo alle spese nella misura che verrà di volta in volta fissata dagli organi com­petenti.

 

Art. 6. - Doveri del Socio

II Socio è tenuto al pagamento della quota sociale annua, a rispettare lo Statuto ed il Regolamento interno ed è interessato a propagandare l'idea della unità europea. -

Art. 7. - Distintivo.

II distintivo del!'« A.E.C. » è costituito da un rettangolo di mm. 14 per mm. 10, di colore azzurro, bordato in oro con un cerchio di 12 stelle a cinque punte in oro al cui centro è posta la sigla « A. E.C. ».

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL' « A.E.C. »

Art. 1.

Gli iscritti di ogni Paese formano le rispettive Sezioni.

Art. 2.

Sono organi della Sezione Italiana:

a)     Le Segreterie Compartimentali;

b)     Il Consiglio Generale;

c)     La Segreteria Generale Italiana;

d)     Il Congresso Italiano.

TITOLO III

LE SEZIONI COMPARTIMENTALI

Art. 1.

I ferrovieri di ogni Compartimento Ferroviario (anche se appartenenti ad Aziende private collegate con le ferrovie) iscritti all'« A.E.C. », purché in numero non inferiore a 30, costituiscono la Sezione Compartimentale.

Art. 2. - Organi della Sezione Compartimentale.

Gli organi della Sezione Compartimentale sono:

a)     L'Assemblea Compartimentale;

b)     Il Consiglio Compartimentale;

c)     La Segreteria Compartimentale.

Art. 3. - Assemblea Compartimentale. *

L'Assemblea Compartimentale discute e stabilisce le direttive di lavoro nell'ambito compartimentale in conformità alle direttive della Segreteria Ge­nerale Italiana la cui esecuzione è affidata alla responsabilità del Segretario Compartimentale con la collaborazione del Consiglio Compartimentale e decide su tutti i problemi che interessano la vita interna della Sezione Com­partimentale.

Ad essa spetta l'elezione del Consiglio Compartimentale che deve avvenire con il sistema maggioritario.

Art. 4.

L'Assemblea Compartimentale è convocata dal Segretario Compartimen­tale, obbligatoriamente ogni sei mesi e, straordinariamente, qualora lo ri­chieda almeno metà degli iscritti.

Art. 5. - Consiglio Compartimentale.

Il Consiglio Compartimentale è composto di un membro ogni cinquanta iscritti con un minimo di sette.

f                   I Consiglieri eleggono nel loro ambito il Segretario Compartimentale ed il Cassiere.                                                                                    .

Art. 6. - Segretario Compartimentale.

Il Segretario Compartimentale eletto, come detto nell'art. 5, dirige e coordina l'attività del Consiglio Compartimentale, mantiene i contatti con la Segreteria Generale Italiana e con l'esterno. Egli può nominare, fra gli eletti, il Vice Segretario Compartimentale che lo rappresenti e lo sostituisca in caso d'impedimento.

La nomina del Vice Segretario Compartimentale dovrà essere ratificata dal Consiglio Generale.

Art. 7.

Nelle Sedi Compii ove si renda necessario, per evidente ed accertata inef­ficienza o scarsa funzionalità, il Presidente Italiano procede, sentito il Con­siglio Generale, alla nomina di un Commissario, il quale provvede a regolariz­zare la situazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi.

Art. 8.

Nel caso di dimissioni delle Segreterie Compartimentali il Presidente Italiano, qualora non ritenga' opportuno applicare il disposto dell'art. 7, convoca il Consiglio Generale per la elezione di uno o più Reggenti che prov­vedono alla convocazione dell'Assemblea Compartimentale per il rinnovo delle cariche da effettuarsi non oltre i quattro mesi.

Per l'elezione dei Reggenti, è richiesta la maggioranza assoluta dei com­ponenti il Consiglio Generale.

 

TITOLO IV

IL CENTRO NAZIONALE

Art. 1. - Organi della Sezione Italiana.

Gli Organi della Sezione Italiana sono:

a)    Il Congresso Italiano;

b)     Il Consiglio Generale;

c)     La Segreteria Generale Italiana;

d)     La Presidenza.

Art. 2. - Il Congresso.

Il Congresso discute e stabilisce gli orientamenti, l'attività generale dell'« A.E.C. » nell'ambito dello Stato Italiano la cui esecuzione è affidata alla responsabilità del Consiglio Generale.

Al Congresso spetta:

a)    L'elezione dei 15 membri del Consiglio Generale;

b)    L'elezione dei Delegati al Congresso Europeo nella misura fissa stabilita dal regolamento europeo;

c)    L'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori e quello dei Probiviri nel numero di 3 ogni Collegio.

Il Congresso Italiano è convocato obbligatoriamente ogni due anni e, straordinariamente, su richiesta Scritta di almeno i 3/4 dei Soci, oppure di almeno 2/3 delle Segreterie Compartimentali.

Il Congresso Italiano è preceduto da pre-Congressi Compartimentali * nelle cui Assemblee vengono eletti i Delegati al Congresso Italiano, nel numero di 1 ogni 50 iscritti. La frazione residua uguale o superiore a 25 dà diritto alla nomina di un altro Delegato.

Il Congresso Italiano elegge anche la Commissione elettorale e la Com­missione Verifica Poteri.

Il verbale della votazione firmato dal Presidente dell'Assemblea, dai Presidenti della Commissione Elettorale e di Verifica Poteri, va inviato al B. E. che prende atto e fa ratificare al Presidente Europeo le avvenute elezioni.

Art. 3. - Consiglio Generale.     /

Il Consiglio Generale è composto di 32 Membri di cui:

a ) Due Membri di diritto ( il Vice Presid. Europeo per l'Italia ed il Segr. Generale Europeo);

b)     Quindici Membri di diritto (Segr. Comp.li);

c)   Quindici Membri eletti dal Congresso Italiano col sistema maggio­ritario.

Art. 4.

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presi­dente ed i Membri della Segreteria Italiana.

Art. 5.

Il Consiglio Generale controlla l'operato della Segreteria Generale Ita­liana, specialmente per quanto concerne le direttive del B. E. Europeo, nonché la realizzazione di quanto deciso dal Congresso Italiano.

Art. 6.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente Italiano almeno due volte l'anno obbligatoriamente e, straordinariamente, quando lo richieda ia metà dei Consiglieri con richiesta motivata.

Art. 7. - Segreteria Generale Italiana.

La Segreteria Generale Italiana esegue le direttive impartite dal Consi­glio Generale sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale.

Art. 8.

La Segreteria Generale Italiana è composta da un Segretario Generale e da 5 Membri effettivi e due supplenti. Ad ognuno dei cinque Membri effet­tivi della Segreteria Italiana è affidato un compito specifico:

a)   Il Segretario Amministrativo si occupa delle questioni di carattere amministrativo-finanziario e dei bilanci;

b)   Il Segretario Organizzativo cura lo sviluppo dell'« A.E.C. » a tutti i livelli;

c)    Il Segretario addetto alia Stampa e Propaganda cura i rapporti con la Stampa, l'uscita del «Notiziario» e tiene informati gli iscritti sulle attività dell'« A.E.C. » sia in campo europeo che italiano, cura la raccolta di articoli e notizie e ne fa partecipi, quando sia ritenuto opportuno, la Stampa Nazionale ed Europea. Ricerca i modi e gli strumenti per propagandare l'idea europea. Cura l'invio dei periodici ai Soci.

d)    Il Segretario addetto al Turismo e Sport organizza viaggi e gite

                      culturali e ricreative, eventualmente proposte anche dai Segre­

tari Compartimentali. Cura la diffusione del calendario degli in­contri in campo italiano ad esso inerenti allo scopo di ottenere il più elevato numero di partecipanti e risolvere i problemi finan­ziari connessi in collaborazione col Segretario Amministrativo. Cura ed organizza gare sportive in campo nazionale ed europeo.

e)    Il Segretario addetto alle Relazioni Culturali e Professionali cura le manifestazioni a carattere culturale e professionale.

I due Segretari supplenti potranno sostituire i componenti la Se­greteria Italiana, assenti per impedimento, o svolgere quell'atti­vità che verrà loro richiesta dal Segretario Generale per compiti contingenti.

 

Art. 9. - Il Presidente Italiano.

Il Presidente Italiano coordina e dirige l’attività delle varie branche della Segreteria Nazionale.

Rappresenta l'Associazione all'interno del Paese e all'esterno.

È Membro di diritto del B. E. europeo. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale.

Il Presidente Italiano può farsi sostituire in caso di impedimento, da un Vice Presidente che assume, durante l'assenza del Presidente, tutte le sue v funzioni e prerogative. La nomina del Vice Presidente dovrà essere ratifi­cata dal B.E.E.

Art. 10. - Collegio dei Sindaci Revisori

È eletto dal Congresso fra gli iscritti ritenuti competenti in materia.

È composto di tre Membri effettivi e due supplenti.

Art. 11. - Collegio dei Probiviri.

È eletto dal Congresso fra tutti gli iscritti. È composto di tre Membri effettivi e due supplenti.