L’Atto Costitutivo della “A.E.C. – ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI FERROVIERI, SEZIONE ITALIANA” ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CHEMINOTS è stato stipulato il 21 giugno 1971 in Roma, nello studio del Dott. FULVIO SCUCCIMARRA, Notaio in Roma.

Lo Statuto dell’A.E.C. (ASSOCIATION EUROPEENNE DES CHEMINOTS) ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI FERROVIERI – SEZIONE ITALIANA è stato registrato in Roma il 2 luglio 1971 presso lo studio del Dott. FULVIO SCUCCIMARRA, Notaio in Roma al n. 6982 Vol. 1472 Atti pubblici.

Atto costitutivo e statuto della Sezione Italiana dell'AEC del 1971

Statuto della Sezione AEC italiana attualmente in vigore

STATUTO

Immagine che contiene simbolo, emblema, cresta, badge

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.

Verbale approvativo dello Statuto

Premesso che:

-             Il Consiglio Direttivo Nazionale si è riunito in 2ª convocazione in data giovedì 17 aprile 2025 alle ore 15:00 tramite videoconferenza, per procedere alla ratifica dello Statuto dell’Associazione;

-          lo Statuto è stato regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Tortona il 16 maggio 2025 al n. 58 serie 3;

-          In data 2 marzo 2026 è stata presentata al RUNTS la domanda di iscrizione dell’Associazione;

-          In data 30 aprile 2026 l’Ufficio Regionale RUNTS Regione Veneto, ha richiesto chiarimenti e integrazioni allo Statuto depositato;

-          le integrazioni richieste sono state recepite e inserite nel testo statutario, in collaborazione con l’Ufficio Regionale RUNTS;

-             si allega la versione dello Statuto corretta e integrata, destinata alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e alla successiva ripresentazione per l’iscrizione al RUNTS Regione Veneto.

Tutto ciò premesso, 

In data venerdì 28 agosto 2026, alle ore 18:00, il Consiglio Direttivo Nazionale, convocato in assemblea straordinaria in seconda convocazione, si è riunito tramite videoconferenza per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Ratifica dello Statuto adeguato alle norme del Terzo settore.

Presenti: Giovanni Saccà, Fulvio Di Giuseppe, Gianfranco Mancini, Camillo Staffaroni, Pino Cirillo, Emilio Dolci, Clara Sbordoni;

Gianluigi Pernigotti   (mail approvazione Statuto in risposta alla Convocazione)

Vincenzo Clemente    (mail approvazione Statuto in risposta alla Convocazione)

Manlio Calvetti           (Delega ad Emilio Dolci)

Il Presidente, verificata la presenza dei membri, delle deleghe e delle approvazioni pervenute via mail, accerta il raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo previsto dallo Statuto vigente e dichiara aperta la seduta alle ore 18:00.

Svolgimento della seduta

Il Segretario Generale procede alla lettura integrale degli articoli dello Statuto. Ogni articolo viene letto, discusso e posto singolarmente in votazione. Al termine della lettura, lo Statuto nel suo complesso viene approvato all’unanimità dei presenti, incluse le approvazioni pervenute via mail e le deleghe regolarmente conferite. La seduta si è conclusa alle ore 19:00.

La registrazione audio/video della videoconferenza è conservata agli atti dell’Associazione.

 Il Segretario Generale                                                           Il Presidente

    Fulvio Di Giuseppe                                                              Giovanni Saccà

 

Immagine che contiene simbolo, emblema, cresta, badge

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.

STATUTO DELLA SEZIONE A.E.C. ITALIANA

PREFAZIONE E OGGETTO DELLO STATUTO

L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CHEMINOTS (A.E.C.) è stata istituita il 23 luglio 1961 a Torino per iniziativa di un gruppo di ferrovieri di differenti Ferrovie Europee, allo scopo di associare i dipendenti di tutte le Amministrazioni Ferroviarie, nonché delle imprese ad esse collegate, in attività di servizio e a riposo dei Paesi aderenti alla C.E.E. e dei Paesi confinanti e di tutti i Paesi favorevoli all'idea Europea. I fini dell'Associazione sono precisati nell’“Appello ai ferrovieri di tutti i Paesi d'Europa" che fu diramato da Milano nel mese di maggio 1961 e nello Statuto di Torino del 23 luglio 1961 e si riassumono in un programma inteso a creare una "mentalità europea nel mondo dei ferrovieri, intensificando i loro contatti dal punto di vista delle azioni umane e tenendoli informati sui problemi europei". Sono state costituite nel tempo le Sezioni: italiana, francese, belga, tedesca, austriaca, spagnola, ceca, slovacca, polacca, rumena, ungherese, inglese, lettone, albanese, slovena, greca, estone e portoghese.

I principali documenti Societari sono:

- Statuto Europeo AEC - Europa aggiornato e pubblicato il 21 gennaio 2010 sul “Moniteur belge” (Gazzetta Belga), https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/rech_res.pl, al n. 10017637 entreprise (associazione/Ondernemingsnr) n. 0426.787.627, Association Internationale sans but lucratif (AlSBL). Sede sociale dell'Associazione Europea è a Bruxelles Square de Meeùs, 25 (Allegato 1).

- Atto Costitutivo e Statuto originario AEC - Sezione Italiana depositato con atto Notaio Fulvio SCUCCIMARRA del 21 giugno 1971 rep. 6019/2002 Reg.to in Roma il 2 luglio 1971 al n. 6982 Vol. 1472 Atti pubblici - Esatte £.6.620.

- Statuto AEC - Sezione Italiana uniformato alle norme del Terzo Settore e approvato all’unanimità dall’Assemblea straordinaria dei soci, giusto verbale della riunione del 28 agosto 2026.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Denominazione, sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore in sigla CTS) e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “A.E.C. – ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI FERROVIERI, SEZIONE ITALIANA – ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CHEMINOTS ETS”, www.aecitalia.eu,  Codice Fiscale 93321290236. L’Associazione ha l’obbligo di integrare in via automatica la denominazione con l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” a seguito e per effetto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e che di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico (art. 35, comma 5 e art. 12 del Codice del Terzo Settore).

L’Associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente pro tempore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria solo se effettuato all’interno del medesimo Comune, in tutti gli altri casi, la modifica della sede legale comporta la modifica statutaria. La scelta della nuova sede deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Generale.  L’Associazione non persegue alcun scopo di lucro. È indipendente dai partiti politici e dalle organizzazioni e correnti sindacali o religiose.

L’Associazione opera sul territorio italiano, aderendo anche a coordinamenti europei.

Almeno una volta l’anno si svolgono le Giornate Europee dell’A.E.C., incontri itineranti europei organizzati dall’Association Européenne des Cheminots tramite una Sezione Nazionale A.E.C. ospitante, con lo scopo di favorire lo scambio culturale, umano e professionale tra i ferrovieri dei diversi Paesi europei, per promuovere la cooperazione transnazionale, sviluppare una mentalità europea, e sostenere l’evoluzione tecnica, istituzionale e culturale del settore ferroviario nel quadro delle politiche dell’Unione Europea. Durante le Giornate Europee si svolgono l’Assemblea Generale, le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le attività culturali e associative rivolte ai soci delle sezioni nazionali.

Le Giornate Europee rappresentano il principale momento di confronto, decisione e identità comune dell’A.E.C. europea.

L'A.E.C., nel mese di maggio 2011 durante le Giornate Europee di Peschiera del Garda, in occasione del suo 50°anno di vita è stata insignita della medaglia al merito che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha voluto conferire all’ASSOCIATION EUROPÉENNE des CHEMINOTS (A.E.C.) quale premio per la sua longevità nel portare avanti una politica sociale di aggregazione dei popoli Europei.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – Associazione transfrontaliera europea

L’Associazione Europea dei Ferrovieri – Sezione Italiana (A.E.C. – Association Européenne des Cheminots ETS), come richiamato nella Prefazione, aderisce all’ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CHEMINOTS – A.E.C. international AISBL, con sede legale nel distretto giudiziario di Bruxelles‑Halle‑Vilvoorde, in B‑1000 Bruxelles, Square de Meeùs 25, iscritta al Moniteur belge (Gazzetta Belga) con numero d’impresa 0426.787.627 (https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi tsv/rech_res.pl).

La Sezione Italiana opera nel rispetto dello Statuto europeo dell’A.E.C., pubblicato sul Moniteur belge, e mantiene piena coerenza con l’Atto Costitutivo e lo Statuto originario della Sezione Italiana depositati in Roma il 2 luglio 1971 presso il Notaio Fulvio Scuccimarra.

ART. 3 – Utilizzo nella denominazione della qualifica “ETS”

L’Associazione utilizza obbligatoriamente, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la dicitura “ETS – Ente del Terzo Settore”, ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. 117/2017, quale qualificazione propria dell’Associazione Europea dei Ferrovieri – Sezione Italiana.

1.        La cancellazione dell’Associazione dalla sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) comporta l’illegittimità dell’utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi della dicitura “ETS” e delle locuzioni previste dagli articoli 12 e 79 del Codice del Terzo Settore.

2.        Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione emanati dall’autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale ai sensi dell’articolo 12 del Codice del Terzo Settore, non comportano modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 4 – Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, operando quale Ente del Terzo Settore non commerciale ai sensi dell’art. 79 del medesimo decreto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, che corrisponde al Consiglio di Amministrazione Europeo, delibera l’eventuale regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, nel rispetto dello Statuto europeo e dello Statuto della Sezione italiana dell’Association Européenne des Cheminots e delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Il presente Statuto è inteso secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

TITOLO II – ATTIVITÀ E SOCI

ART. 5 – Attività di interesse generale, attività diverse e attività secondarie

5.1 Attività di interesse generale (AIG) (art. 5 CTS)

L’Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, e operando quale Ente del Terzo Settore non commerciale ai sensi dell’articolo 79 del medesimo decreto.

Le attività di interesse generale svolte dall’Associazione sono le seguenti:

1. Lettera i) – Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale

In particolare:

-       organizzazione di riunioni internazionali, congressi, conferenze, seminari, commissioni e gruppi di studio;

-       realizzazione di mostre, manifestazioni e iniziative culturali volte a diffondere la conoscenza del mondo ferroviario europeo e dei processi di integrazione europea;

-       attività ricreative e culturali finalizzate allo sviluppo dello spirito europeo tra i ferrovieri.

2. Lettera k) – Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

In particolare:

-       produzione di studi, pubblicazioni, periodici e ricerche sul trasporto ferroviario, sull’intermodalità, sulle reti TEN‑T, sui nodi urbani, portuali, interportuali e aeroportuali e sulle politiche europee dei trasporti;

-       partecipazione a gruppi di lavoro presso organismi europei e internazionali, quali il Consiglio d’Europa (Strasburgo), l’ECOSOC (Ginevra), l’UIC/CER e altri enti ferroviari europei.

3. Lettera w) – Promozione della cultura europea e della cittadinanza attiva

In particolare:

-       iniziative volte a favorire la conoscenza dell’Unione Europea, delle sue istituzioni e delle politiche ferroviarie comuni;

-       attività di cooperazione con organizzazioni e movimenti europei che condividono gli ideali dell’integrazione europea.

4. Lettera d) – Educazione, istruzione e formazione professionale

In particolare:

-       organizzazione di visite tecniche, scambi informativi, attività formative e divulgative rivolte ai soci e ai loro familiari;

-      iniziative di aggiornamento tecnico e culturale nel settore ferroviario e dei trasporti.

5.2 Attività diverse (art. 6 CTS)

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al comma precedente e nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dall’articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e dai relativi decreti attuativi.

Rientrano tra le attività diverse:

-       attività editoriali e di comunicazione tramite il periodico nazionale e il sito istituzionale;

-       iniziative di rappresentanza, cooperazione e collegamento con enti, associazioni e fondazioni italiane ed europee;

-       stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di servizi coerenti con le finalità associative.

5.3 Attività secondarie e strumentali

L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 117/2017, quali:

-       raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza;

-       attività amministrative, contrattuali e organizzative necessarie alla realizzazione degli scopi istituzionali;

-       iniziative di supporto logistico, tecnico e operativo alle attività associative.

5.4 Modalità di svolgimento delle attività

Le attività principali e quelle ad esse direttamente connesse sono svolte prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari diretti.

Agli aderenti possono essere rimborsate esclusivamente le spese vive effettivamente sostenute, documentate e autorizzate, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Generale o secondo quanto previsto dall’articolo 17 del D.lgs. 117/2017.

ART. 6 – Ammissione ed esclusione dei soci

Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Tutti i soci sono iscritti nel libro dei soci ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 117/2017.

L’Associazione distingue le seguenti categorie di soci:

a) Soci effettivi: Sono tali tutti i lavoratori delle Società Ferroviarie Europee e delle imprese ad esse collegate per la costruzione, manutenzione ed esercizio viaggiatori e merci, in attività di servizio o in quiescenza.

b) Soci familiari: Sono tali i coniugi e i figli a carico dei soci effettivi.

c) Soci sostenitori: Sono tali i figli e i familiari non a carico dei soci effettivi, le Società che svolgono attività connesse all’esercizio ferroviario e le persone fisiche che si riconoscono negli ideali dell’A.E.C. L’Associazione può stipulare apposite convenzioni con tali Società e/o Associazioni.

d) Soci onorari o benemeriti: Sono tali coloro ai quali viene conferito il riconoscimento dal Consiglio Direttivo Generale per meriti particolari. Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea, ai sensi dell’art. 24 CTS, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Soltanto i Soci effettivi possono essere investiti delle cariche dirigenziali sociali. Tale riserva è motivata dalla natura dell’Associazione, che rappresenta i lavoratori delle Società Ferroviarie Europee e tutela la loro partecipazione diretta alla governance.

Le persone giuridiche (Società ferroviarie europee, Imprese collegate al settore ferroviario, Fondazioni o associazioni del settore trasporti, Enti senza scopo di lucro che condividono le finalità AEC, Organizzazioni europee partner, ecc. ovvero enti coerenti con le finalità ferroviarie, culturali ed europee dell’AEC) esercitano un solo voto, ai sensi dell’art. 24, comma 2, CTS.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Generale su domanda dell’interessato, sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e coerenti con le finalità dell’Associazione, ai sensi dell’art. 23 CTS.

La deliberazione è comunicata all’interessato; l’iscrizione nel libro dei soci avviene contestualmente al versamento della quota sociale.

In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo Generale comunica la decisione entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro 60 giorni, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea nella successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all’Associazione per:

a)   recesso volontario comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo Generale;

b)   mancato versamento della quota sociale annuale;

c)   indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo Generale;

d)   persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; l’Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile, previo contraddittorio. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato. Ogni associato ha diritto ad un singolo voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un massimo di cinque deleghe.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci esercitano i diritti sociali in conformità agli artt. 21–24 del D.lgs. 117/2017 e al presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di:

1)   Partecipare all’Assemblea e votare sulle deliberazioni, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, ai sensi dell’art. 24 CTS. Le persone giuridiche esercitano un solo voto tramite il proprio legale rappresentante o delegato.

2)   Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi. Possono essere eletti alle cariche dirigenziali esclusivamente i Soci effettivi, come previsto dall’art. 6, in ragione della natura dell’Associazione e della sua rappresentatività nel settore ferroviario europeo.

3)   Essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento, accedendo ai libri sociali secondo le modalità dell’art. 26 del presente Statuto.

4)   Frequentare i locali dell’Associazione e partecipare alle iniziative sociali.

5)   Consultare l’Ordine del Giorno delle Assemblee, i verbali, il rendiconto economico finanziario e gli altri documenti sociali.

6)   Ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.lgs. 117/2017.

I soci hanno il dovere di:

1)   Rispettare il presente Statuto, il Regolamento Interno e le deliberazioni degli organi sociali.

2)   Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per solidarietà.

3)   Versare la quota sociale annuale secondo l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo Generale.

4)   Collaborare alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto, nel rispetto del principio di democraticità sancito dall’art. 25 CTS.

La quota associativa viene stabilita per l’anno successivo dal Consiglio Direttivo Generale e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Generale.

I soci onorari non sono tenuti a versare la quota associativa annuale.


TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART. 8 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

-       Assemblea dei soci (Congresso Nazionale),

-       Consiglio Direttivo Generale,

-       Presidente e Vice Presidente,

-       Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto,

-       Tesoriere Nazionale e Tesoriere Nazionale Aggiunto,

-       l’Organo di Controllo (Collegio dei Sindaci), qualora nominato ai sensi di legge o obbligatorio a norma dell’art. 30 del D.lgs. 117/2017;

-       l’Organo di Revisione Legale dei Conti, qualora nominato ai sensi di legge;

-       il Collegio dei Probiviri (organo di garanzia e disciplina), se nominato.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del D.lgs. 117/2017 e dal presente Statuto.

ART. 9 Assemblea dei Soci e Congresso Nazionale

L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, regolarmente iscritti nel libro degli associati.

Requisiti per le cariche sociali:

  • Cariche dirigenziali: Possono ricoprire le cariche che implicano l’esercizio di poteri di governo, rappresentanza, gestione e indirizzo (quali i componenti del Consiglio Direttivo Generale, il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere) esclusivamente i Soci effettivi, nominati dall’Assemblea. Tale riserva statutaria è motivata dalla specificità dell’Associazione, che rappresenta i lavoratori delle Società Ferroviarie Europee e tutela la loro partecipazione diretta alla governance.
  • Cariche non dirigenziali o di controllo: Le funzioni di controllo, garanzia o supporto operativo (quali i componenti del Collegio dei Probiviri, i Coordinatori Territoriali, i membri delle commissioni e gli incaricati operativi) possono essere ricoperte da tutti i soci.

  • Organo di Controllo: I componenti dell’Organo di Controllo (Collegio dei Sindaci) sono nominati dall’Assemblea dei Soci e possono essere scelti anche tra soggetti non soci, purché in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità richiesti dall’art. 30 del D.lgs. 117/2017.

Convocazione e funzionamento: L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto — inviato anche in via telematica — almeno dieci giorni prima della data fissata, contenente l’ordine del giorno, il luogo, l’orario e l’eventuale seconda convocazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo Generale lo ravvisi necessario.

È ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto per via elettronica o telematica, purché siano garantite l’identificazione certa del socio e la sicurezza del voto. Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato a cura del Consiglio Direttivo e consultabile dai soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria:

  • È straordinaria quella convocata per la deliberazione delle modifiche statutarie e per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
  • È ordinaria in tutti gli altri casi.

·       
Il Congresso Nazionale costituisce una particolare Assemblea dei Soci convocata per il rinnovo delle cariche sociali in via ordinaria ogni tre anni, ovvero in via straordinaria su richiesta di almeno tre quarti dei soci o del Consiglio Direttivo a maggioranza dei tre quarti. In ogni caso, la convocazione del Congresso non potrà avvenire prima di un anno né oltre tre anni dal precedente.

ART. 10 Compiti dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea deve:

-       stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo Generale;

-       nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

-         approvare annualmente il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. (Art. 24 CTS);

-       deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

-       deliberare sull'esclusione degli associati;

-       deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

-       deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

-       deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 11 Assemblea ordinaria dei soci

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.  Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di cinque deleghe.

È ammesso il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori ovvero i membri del Consiglio Direttivo Generale dell'A.E.C. – Sezione Italiana non hanno diritto di voto (art. 24, comma 3 del D.lgs. 117/2017 (CTS)).

ART. 12 – Assemblea straordinaria dei soci

L’Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, nonché sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria si applicano le seguenti disposizioni:

  1. Modifiche dello Statuto:
    • In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    • In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per lo scioglimento.
  2. Scioglimento e devoluzione del patrimonio:
    • La delibera di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del patrimonio richiede, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

Ogni adeguamento dello Statuto reso obbligatorio da disposizioni normative inderogabili costituisce modifica statutaria e deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, con successiva comunicazione o deposito presso gli uffici competenti del RUNTS secondo i termini di legge.

ART. 13 – Consiglio Direttivo Generale

Il Consiglio Direttivo Generale governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella competenza del Consiglio Direttivo Generale tutto quanto non sia per legge o per Statuto attribuito all’Assemblea o ad altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest’organo:

-  eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

-  formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

-  predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio Sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

-     predisporre gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

-  approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

-  deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

-  delibera la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;

-  curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo Generale è composto da un numero di membri stabilito dall’Assemblea, compreso tra 5 e 11, eletti tra i soci effettivi in occasione del Congresso Nazionale. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo Generale è convocato dal Segretario Generale, d’intesa con il Presidente, almeno quattro volte l’anno e ogni volta che sia necessario per garantire la collegialità operativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e democraticità previsti dal Codice del Terzo Settore. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente la data, l’orario, il luogo (fisico o telematico) e l’Ordine del Giorno.

L’avviso è trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il preavviso può essere ridotto a ventiquattro ore purché motivato e purché tutti i consiglieri siano raggiungibili.  Il Consiglio Direttivo Generale può riunirsi validamente anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dei partecipanti.

Al Consiglio Direttivo Generale si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. Il Consiglio Direttivo Generale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non risultano iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente e Vice Presidente sono eletti dall’Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti.

Il Presidente e Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo Generale e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci ovvero il Congresso Nazionale per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo Generale. Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo Generale, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo Generale in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta il Presidente deleghi o sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 – Segretario Generale

Il Segretario Generale coordina le attività dell’Associazione e supporta operativamente il Consiglio Direttivo Generale, assicurando l’attuazione delle deliberazioni e la corretta gestione dei processi organizzativi.

Il Segretario Generale e il Segretario Generale Aggiunto sono eletti dall’Assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti. Durano in carica quanto il Consiglio Direttivo Generale e sono rieleggibili.

Il Segretario Generale:

-       convoca il Consiglio Direttivo Generale, d’intesa con il Presidente, almeno quattro volte l’anno e ogni volta che sia necessario per garantire la collegialità operativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e democraticità previsti dal Codice del Terzo Settore;

-       cura i rapporti con la Segreteria Generale europea e con i Segretari Generali delle altre Sezioni nazionali dell’A.E.C.;

-       svolge le funzioni e i compiti delegati dal Consiglio Direttivo Generale;

-       redige e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Generale, assicurandone la conservazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni;

-       verifica la conformità delle attività amministrative e organizzative alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Generale, senza esercitare funzioni di controllo economico o autorizzazione di spesa, che competono agli organi previsti dal presente Statuto.

Il Segretario Generale Aggiunto coadiuva il Segretario Generale nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce qualora il Segretario Generale deleghi o sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni, predisponendo gli atti e gli strumenti necessari alla corretta organizzazione delle riunioni e degli incontri, a livello nazionale ed europeo.

Art. 16 – Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale è responsabile della gestione economico-finanziaria della Sezione Italiana dell’A.E.C., nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Generale e delle norme del Codice del Terzo Settore.

Il Tesoriere Nazionale:

  1. predispone il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Generale e successivamente dell’Assemblea nei termini statutari;
  2. predispone tempestivamente il bilancio consuntivo di esercizio (composto da rendiconto di cassa o rendiconto gestionale e relazione di missione, secondo i modelli ministeriali previsti dagli artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017), corredato della documentazione contabile obbligatoria, trasmettendolo al Consiglio Direttivo e all’eventuale Organo di Controllo nei termini utili per l’approvazione assembleare;
  3. tiene e aggiorna il registro delle entrate e delle uscite, la documentazione contabile e ogni altro libro obbligatorio di carattere economico-finanziario previsto dalla normativa ETS;
  4. esegue i pagamenti e le altre operazioni finanziarie autorizzate dal Consiglio Direttivo Generale, garantendo la tracciabilità delle operazioni e la corretta conservazione dei giustificativi di spesa;
  5. cura la gestione amministrativa del libro degli associati, provvedendo all’aggiornamento delle iscrizioni e delle variazioni sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Generale;
  6. riscuote le quote associative, i contributi e ogni altra entrata della Sezione Italiana;
  7. collabora con il Presidente e con il Segretario Generale per la predisposizione dei documenti economici eventualmente richiesti dalla Segreteria Generale Europea dell’A.E.C.;
  8. fornisce al Consiglio Direttivo Generale una relazione periodica sull’andamento economico-finanziario della Sezione Italiana.

Il Tesoriere Nazionale e il Tesoriere Nazionale Aggiunto sono eletti dall’Assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti. Durano in carica quanto il Consiglio Direttivo Generale e sono rieleggibili.

ART. 17 - Segretario alla Stampa e Propaganda

Il Segretario alla Stampa e Propaganda, se nominato, ha il compito di diffondere, con i mezzi a sua disposizione, le informazioni inerenti all’attività dell'Associazione sul piano nazionale ed europeo; di curare l’immagine dell'Associazione, d'intesa con il Presidente e il Segretario Generale; di assumere la direzione del periodico nazionale nel sito istituzionale. Il Segretario alla Stampa e Propaganda viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

ART. 18 – Collegio dei Probiviri (Organo di garanzia e disciplina)

Il Collegio dei Probiviri, qualora nominato dall’Assemblea dei Soci, è l’organo di garanzia statutaria e disciplina dell’Associazione.

È composto da tre membri effettivi, nominati dall’Assemblea tra i Soci effettivi che garantiscano indipendenza, imparzialità e comprovata moralità. I componenti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e operano in piena autonomia.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

  1. decidere sulla proponibilità e ammissibilità dei ricorsi presentati dai Soci avverso i provvedimenti di rigetto delle domande di ammissione o di esclusione dall’Associazione;
  2. esprimere pareri e proporre al Consiglio Direttivo Generale o all’Assemblea le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello Statuto, del Regolamento interno o dei doveri associativi;
  3. dirimere eventuali conflitti di competenza o interpretativi tra gli organi dell’Associazione, operando come organo di conciliazione bonaria;
  4. garantire il rispetto dei principi di democraticità, correttezza e trasparenza nella vita associativa.

Le modalità di presentazione dei ricorsi, i termini procedurali e il funzionamento del Collegio dei Probiviri sono disciplinati dal Regolamento interno nazionale. Il Regolamento europeo dell’A.E.C. può costituire riferimento interpretativo, ove compatibile con la normativa italiana e con il presente Statuto.

Le cariche di componente del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con quelle di Consigliere del Consiglio Direttivo Generale, nonché con qualsiasi altra carica amministrativa o di controllo dell’Associazione, al fine di garantirne l’assoluta terzietà.

ART. 19 – Organo di Controllo (Collegio dei Sindaci)

L’Organo di Controllo è nominato dall’Assemblea dei Soci nei casi e nei termini previsti dall’articolo 30 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L’Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi (e da eventuali membri supplenti nei casi previsti), anche non soci, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge e iscritti nei relativi albi professionali (quali revisori legali, commercialisti, ecc.). I componenti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e operano in piena autonomia e indipendenza.

L’Organo di Controllo ha i seguenti compiti:

  1. vigila sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello Statuto;
  2. verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  3. controlla l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e il suo concreto funzionamento;
  4. esercita il controllo contabile, qualora non sia nominato un revisore legale dei conti ai sensi di legge;
  5. esprime pareri obbligatori sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo Generale;
  6. può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, richiedendo agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell’Organo di Controllo devono essere in condizioni di indipendenza ai sensi dell’art. 2399 del Codice Civile e non possono ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo Generale né altri incarichi operativi che ne compromettano l’imparzialità.

Qualora l’Associazione superi i limiti dimensionali previsti dall’articolo 31 del D.lgs. 117/2017, l’Organo di Controllo è integrato o affiancato da un Revisore Legale dei Conti o da una Società di Revisione legale iscritta nell’apposito registro, nominati dall’Assemblea.

ART. 20 – Coordinamenti e Organi Territoriali

  1. L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini statutari e per una più efficace presenza sul territorio, può istituire coordinamenti e sezioni territoriali (regionali o interregionali) su delibera del Consiglio Direttivo Generale.
  2. I Coordinatori Territoriali sono nominati dal Consiglio Direttivo Generale, durano in carica tre anni e sono responsabili dell’esecuzione delle direttive e delle deliberazioni degli organi centrali nell'ambito del rispettivo territorio di competenza. Essi promuovono e coordinano le attività associative locali, riferendo tempestivamente al Segretario Generale e al Consiglio Direttivo in merito alle iniziative intraprese.
  3. I Coordinatori Territoriali possono avvalersi di segretari o referenti amministrativi locali per la gestione contabile di supporto, i quali operano sotto la stretta direzione, coordinamento e controllo gerarchico del Tesoriere Nazionale, al quale rispondo direttamente per ogni operazione di cassa, rendicontazione o gestione delle risorse.
  4. Tutte le attività svolte a livello territoriale si considerano a tutti gli effetti parte integrante dell’unica Associazione nazionale, operano senza alcuna autonomia patrimoniale distinta e nel rigoroso rispetto dei principi di democraticità, assenza di lucro e destinazione esclusiva del patrimonio agli scopi istituzionali previsti dal D.lgs. 117/2017.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 21 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

-       quote associative;

-       contributi pubblici e privati;

-       donazioni;

-       proventi da raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 117/2017;

-       ogni altra entrata ammessa dalla legge

ART. 22 – I beni

I beni dell’Associazione comprendono i beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili di qualsiasi natura.

I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e devono essere ad essa intestati, nel rispetto delle norme vigenti.

Tutti i beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili collocati presso la sede dell’Associazione sono elencati in un inventario, aggiornato periodicamente e depositato presso la sede legale.

L’inventario è consultabile dai Soci secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, nel rispetto dei principi di trasparenza e democraticità previsti dal Codice del Terzo Settore.

ART. 23 - Divieto distribuzione utili e obbligo utilizzo del patrimonio

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 24 – Bilancio di esercizio

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo, predisposto dal Tesoriere, è approvato dal Consiglio Direttivo Generale e sottoposto all’Assemblea dei Soci secondo i criteri di programmazione economica dell'ente.

Entro il termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio (salvo proroga motivata fino a centottanta giorni deliberata dall’Assemblea nei casi previsti dalla legge), il Consiglio Direttivo Generale predispone il bilancio consuntivo, redatto in conformità agli articoli 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e ai relativi decreti attuativi (tramite rendiconto di cassa o rendiconto gestionale e relazione di missione).

Il bilancio consuntivo è sottoposto all’esame e al parere dell’Organo di Controllo, ove nominato ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 117/2017.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci entro centoventi giorni (o centottanta giorni nei casi particolari previsti dalla legge) dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce, ed essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ART. 25 – Le convenzioni

Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche, stipulate ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo Generale, che ne definisce gli obiettivi, le modalità di attuazione, le risorse impiegate e gli obblighi reciproci.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale legale rappresentante, e devono essere redatte in forma scritta, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, tracciabilità e pubblicità previsti dal Codice del Terzo Settore.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione, inserita nell’archivio ufficiale e resa disponibile ai Soci secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno.

ART. 26 – Libri sociali obbligatori

L’Associazione tiene obbligatoriamente i libri sociali previsti dagli artt. 15 e 20 del D.lgs. 117/2017, e in particolare:

a)    il Libro degli Associati, anche in formato digitale, contenente l’anagrafica aggiornata dei Soci;

b)   il Libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci, nel quale sono trascritte le adunanze e le deliberazioni, compresi i verbali redatti per atto pubblico;

c)   il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo Generale, dell’Organo di Controllo, se nominato, e degli eventuali altri organi sociali previsti dallo Statuto.

Il Libro degli Associati e il Libro dei verbali dell’Assemblea sono tenuti nella sede dell’Associazione a cura del Consiglio Direttivo Generale.

I libri relativi agli altri organi sociali sono tenuti nella sede dell’Associazione a cura dell’organo cui si riferiscono. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta indirizzata all’organo competente.

L’accesso deve essere garantito entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

In caso di diniego motivato, comunicato per iscritto, il Socio può proporre ricorso all’Assemblea, che delibera nella prima convocazione utile.

ART. 27 – Responsabilità ed assicurazione degli Associati

Gli Associati non rispondono personalmente delle obbligazioni assunte dall’Associazione.

Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente l’Associazione con il proprio patrimonio, nel rispetto dell’art. 21 del D.lgs. 117/2017.

Gli Associati che partecipano alle attività istituzionali, organizzative o di supporto sono tenuti ad osservare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali, operando con correttezza, diligenza e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione.

Qualora l’Associazione si avvalga di volontari, è tenuta a stipulare le polizze assicurative obbligatorie previste dall’art. 18 del D.lgs. 117/2017, a copertura dei rischi di infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività.

L’Associazione può stipulare ulteriori coperture assicurative a tutela dei Soci e dei partecipanti alle attività associative, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo Generale.

ART. 28 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere obbligatorio dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall’Assemblea, che perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale analoghe a quelle dell’Associazione.

È esclusa in ogni caso qualsiasi distribuzione, anche indiretta, del patrimonio residuo a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o componenti degli organi sociali, nel rispetto dell’art. 9 del D.lgs. 117/2017.

La procedura di devoluzione è attuata dal liquidatore nominato dall’Assemblea, sotto la vigilanza dell’organo competente e nel rispetto delle norme civilistiche e delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

ART. 29 – Simboli e identità associativa

L’Associazione utilizza la denominazione, il logo e gli altri simboli identificativi dell’“Association Européenne des Cheminots (A.E.C.)” AISBL, nel rispetto della normativa italiana, degli accordi intercorsi con l’organizzazione europea e delle disposizioni del presente Statuto.

Il sito istituzionale dell’Associazione è www.aecitalia.eu, attraverso il quale sono pubblicati le informazioni ufficiali, i documenti associativi e le comunicazioni rivolte ai Soci e alla collettività nel rispetto degli obblighi previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'emblema sociale dell’Associazione è il seguente: due cerchi concentrici, il cui interno è occupato dalla visione geografica dell'Europa con al centro la scritta A.E.C e una ruota alata sopra di essa; fra i due cerchi è inserita la dicitura "Association Européenne des Cheminots", all’esterno dei due cerchi concentrici ci sono 12 stelle disposte come quelle della bandiera europea. Sotto all’emblema sociale è posta la dicitura “Sezione italiana”.

La bandiera dell'Associazione ha lo stesso colore della bandiera europea con al centro l’emblema sociale: tra i due cerchi concentrici è inserita la dicitura "Association Européenne des Cheminots – ITALIA”.

L’uso dei simboli associativi è riservato alle attività istituzionali, culturali, sociali, formative e promozionali dell’Associazione e deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e tutela dell’immagine dell’A.E.C. a livello nazionale ed europeo.

È vietato l’uso dei simboli associativi per finalità commerciali, politiche, sindacali o personali, nonché per attività non coerenti con le finalità statutarie. Eventuali modifiche, aggiornamenti o nuove versioni dei simboli associativi sono deliberati dal Consiglio Direttivo Generale, previo coordinamento con gli organi competenti dell’A.E.C. Europea AISBL, e comunicati ai Soci.

L’uso dei simboli sociali, del logo, dell’emblema, della bandiera e di ogni loro variante è riservato esclusivamente ai Soci regolarmente iscritti all’Association Européenne des Cheminots (A.E.C.). L’utilizzo, anche parziale o modificato, da parte di soggetti non iscritti costituisce uso improprio di segni distintivi dell’Associazione e potrà comportare la segnalazione alle autorità competenti e l’attivazione delle tutele legali previste dalla normativa vigente.

ART. 30 – Disposizioni finali

Il presente Statuto e il Regolamento Interno sono vincolanti per tutti i Soci dell’Associazione dalla data della loro approvazione da parte dell’Assemblea, e devono essere osservati nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e correttezza previsti dal Codice del Terzo Settore. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e delle altre normative vigenti in materia.

Lo Statuto è interpretato secondo i criteri di buona fede, correttezza e secondo le regole di cui all’art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Il Segretario Generale

Fulvio Di Giuseppe

 Il Presidente

Giovanni Saccà

   

* Il presente Statuto è stato adeguato al Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii e approvato all’unanimità nell'Assemblea del Consiglio Direttivo Generale, giusto verbale della riunione del 28 agosto 2026. Lo Statuto si compone di 14 pagine, 630 righe.

Il Segretario Generale

Fulvio Di Giuseppe

   Il Presidente

 Giovanni Saccà