L’Atto Costitutivo della “A.E.C. – ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI FERROVIERI, SEZIONE ITALIANA” ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CHEMINOTS è stato stipulato il 21 giugno 1971 in Roma, nello studio del Dott. FULVIO SCUCCIMARRA, Notaio in Roma.
Lo Statuto dell’A.E.C. (ASSOCIATION EUROPEENNE DES CHEMINOTS) ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI FERROVIERI – SEZIONE ITALIANA è stato registrato in Roma il 2 luglio 1971 presso lo studio del Dott. FULVIO SCUCCIMARRA, Notaio in Roma al n. 6982 Vol. 1472 Atti pubblici.
Atto costitutivo e statuto della Sezione Italiana dell'AEC del 1971
Statuto della Sezione AEC italiana attualmente in vigore
STATUTO
Associazione Europea dei Ferrovieri Sezione Italiana - Association Européenne des Cheminots APS
PREFAZIONE E OGGETTO DELLO STATUTO
L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CHEMINOTS (A.E.C.) è stata istituita il 23 luglio 1961 a Torino per iniziativa di un gruppo di ferrovieri di differenti Ferrovie Europee, allo scopo di associare i dipendenti di tutte le Amministrazioni Ferroviarie, nonché delle imprese ad esse collegate, in attività di servizio e a riposo dei Paesi aderenti alla C.E.E. e dei Paesi confinanti e di tutti i Paesi favorevoli all'idea Europea. I fini dell'Associazione sono precisati nell’ “Appello ai ferrovieri di tutti i Paesi d'Europa" che fu diramato da Milano nel mese di maggio 1961 e nello Statuto di Torino del 23 luglio 1961 e si riassumono in un programma inteso a creare una "mentalità europea nel mondo dei ferrovieri, intensificando i loro contatti dal punto di vista delle azioni umane e tenendoli informati sui problemi europei". Sono state costituite le Sezioni: italiana, francese, belga, tedesca, austriaca, spagnola, ceca, slovacca, polacca, rumena, ungherese, inglese, lettone, albanese, slovena, greca, estone. I principali documenti Societari sono:
- Statuto Europeo AEC - Europa aggiornato e pubblicato il 21 gennaio 2010 sul “Moniteur belge” (Gazzetta Belga) al n. 10017637 entreprise (associazione) n. 0426.787.627, Association Internationale sans but lucratif. Sede sociale dell'Associazione Europea è a Bruxelles Square de Meeùs, 25.
- Atto Costitutivo e Statuto originario AEC - Sezione Italiana depositato con atto Notaio Fulvio SCUCCIMARRA del 21 giugno 1971 rep. 6019/2002 Reg.to in Roma il 2 luglio 1971 al n. 6982 Vol. 1472 Atti pubblici - Esatte £.6620.
- Statuto AEC - Sezione Italiana uniformato alle norme del Terzo Settore e approvato all’unanimità dall’Assemblea del Consiglio Direttivo Generale, giusto verbale della riunione del 17 aprile 2025 (Allegato 1).
ART. 1 - Denominazione, sede
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato A.E.C.- ASSOCIAZIONE EUROPEA dei FEROVIERI, SEZIONE ITALIANA" ASSOCIATION EUROPÉENNE des CHEMINOTS APS www.aec-italia.eu. CODICE FISCALE 93321290236. L'Associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente pro-tempore.
Il trasferimento della sede legale in qualsiasi altro luogo d'Italia può avvenire su decisione del Consiglio Direttivo Generale e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione non persegue alcun scopo di lucro. È indipendente dai partiti politici e dalle organizzazioni e correnti sindacali o religiose. L'Associazione opera sul territorio italiano, aderendo anche a coordinamenti europei. L'A.E.C. ha festeggiato il suo 50°anno di vita a Peschiera del Garda (maggio 2011) ed è stata insignita della medaglia d'oro dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La durata dell'Associazione è illimitata
ART. 2 - Associazione transfrontaliera europea
L'Associazione Europea dei Ferrovieri Sezione Italiana - Association Européenne des Cheminots APS”, giusto quanto richiamato nella Prefazione, aderisce all'ASSOCIATION EUROPEENNE DES CHEMINOTS international AISBL (A.E.C.), con sede legale nel distretto giudiziario di Bruxelles-Halle-Vilvoorde in B-1000 Bruxelles, Square de Meeùs, 25, “Moniteur belge” (Gazzetta Belga) Ondernemingsnr. (n. associazione-entreprise) n. 0426.787.627
ART. 3 Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS"
L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente negli atti l'indicazione dell'acronimo "APS" (Associazione di Promozione Sociale), nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
1. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
2. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.
ART. 4 Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Il Consiglio Direttivo Nazionale (corrispondente al Comitato Esecutivo Europeo) delibera l’eventuale regolamento dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
ART. 5 Attività e Finalità
L'Associazione esercita in via esclusiva o principale più attività amichevoli, culturali, sociali e scientifiche volte a sviluppare uno spirito europeo tra i dipendenti delle varie organizzazioni ferroviarie europee e delle entità ferroviarie internazionali come UIC/CER e fondazioni europee, in collegamento con persone mosse dallo stesso spirito. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, sono:
a) organizzazione:
• riunioni internazionali dei suoi membri di carattere formale o informale;
• riunioni, Commissioni, seminari o gruppi di studio relativi alla costruzione europea, alla difesa delle attività ferroviarie in Europa e alla politica europea in materia di ferrovie;
• mostre e altre manifestazioni volte a far conoscere i risultati dei lavori e degli studi intrapresi, in particolare quelli delle Commissioni ad hoc dell'associazione;
b) partecipazione a:
• gruppi di lavoro in seno al Consiglio d'Europa (Strasburgo).
• gruppi di lavoro ferroviari nell'ambito dell'ECOSOC per l'Europa (Ginevra);
c) cooperazione con altre organizzazioni e movimenti europei;
d) produzione di pubblicazioni, studi e periodici relativi al mondo dei trasporti viaggiatori e merci con particolare attenzione all'intermodalità, reti trans-europee di trasporto TEN-T lineari (ferroviarie, stradali e fluviali) e puntuali (nodi urbani, porti, interporti e aeroporti). Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.lgs. 117/2017. Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni:
a) organizzare conferenze e visite agli impianti con scambio di informazioni e di ospitalità;
b) incontri e congressi dove si favorisce, innanzi tutto, l'idea dell'Unione Europea e l'opera degli Organismi europei;
c) periodico d'informazione edito dalla Sezione Italiana, che tramite il sito istituzionale tiene al corrente i soci di tutte le iniziative sia della Sezione italiana che delle Sezioni europee.
Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l’Associazione può stipulare convenzioni con Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.
L’Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed europee, ovvero la promozione e/o la partecipazione in Associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.
Le attività principali, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Generale o secondo quanto disciplinato dall’art. 17 D.lgs. 117/2017.
ART. 6 - Ammissione ed esclusione dei soci
Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. I Soci della Sezione italiana dell'A.E.C. si distinguono in:
a) Soci effettivi: sono tali tutti i lavoratori delle Società Ferroviarie Europee e di trasporto ad esse collegate per la costruzione, manutenzione ed esercizio viaggiatori e merci; lavoratori in attività di servizio o in quiescenza;
b) Soci familiari: sono tali i coniugi e i figli a carico dei lavoratori di cui al punto a)
c) Soci sostenitori: sono tali i figli e i familiari non a carico del personale di cui al punto a), le Società che svolgono attività connesse all'esercizio ferroviario e coloro i quali si riconoscono negli ideali dell’A.E.C.. A tale scopo, l’A.E.C. potrà stipulare apposita convenzione con tali Società e/o Associazioni.
d) Soci onorari o benemeriti: sono tali coloro ai quali viene conferito il riconoscimento dal Consiglio Direttivo Generale.
Soltanto i Soci effettivi di cui al punto a) possono essere investiti dalle cariche dirigenziali sociali.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Generale su domanda dell'interessato. La Deliberazione è comunicata all'interessato e l’iscrizione è annotata nel libro dei Soci, con contemporaneo versamento della quota associativa. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo Generale comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile. I soci cessano di appartenere all’Associazione per:
a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo Generale;
b) per mancato versamento della quota associativa per l’anno in corso;
c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo Generale;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo Generale arrecante l’esclusione, è ammesso il ricorso, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva nella prima riunione convocata. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.
ART. 7 Diritti e doveri degli associati
Tutti i soci dell’Associazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; possono essere eletti a cariche dirigenziali solo i Soci effettivi, come previsto dall’art.6);
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 117/2017;
- prendere atto dell’Ordine del Giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato e hanno diritto a un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale Regolamento Interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
ART. 8 Gli organi sociali
In base all’Art. 27 - Composizione dell’Ufficio Nazionale - dell’Associazione Europea dei Cheminots “I membri di un Ufficio nazionale associato sono i responsabili delle Sezioni nazionali. Ogni Ufficio Nazionale è composto almeno: da un Presidente Nazionale, da un Segretario Nazionale, da un Tesoriere Nazionale. L'Assemblea Generale di ciascuna Sezione Nazionale può nominare altri Consiglieri Generali con incarichi specifici all'interno di ciascun Ufficio Nazionale”. Sono organi dell’Associazione:
· Assemblea dei soci, noto come Congresso Nazionale;
· Consiglio Direttivo Generale;
· Presidente;
· Segretario Generale;
· Tesoriere;
· Organo di Controllo, Collegio dei Probiviri;
· Organo di Revisione, Collegio dei Sindaci.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 9 Assemblea dei Soci, Congresso Nazionale
L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'Ordine del Giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nel sito istituzionale dell’Associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’Organo dirigenziale lo ritiene necessario.
È previsto l’intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Il Congresso Nazionale e rinnovo delle cariche, è indetto, in via ordinaria, ogni tre anni e in via straordinaria quando ne facciano richiesta scritta almeno tre quarti dei soci, o quando ne ravvisi la necessità il Consiglio Direttivo Generale a maggioranza dei tre quarti. In ogni caso la convocazione del Congresso dovrà̀ avvenire non prima di un anno e non oltre i tre anni dal precedente.
ART. 10 Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea deve:
· stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo Generale;
· nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
· approvare il bilancio;
· deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
· deliberare sull'esclusione degli associati;
· deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
· deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
· deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
ART. 11 Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 3 deleghe.
È ammesso il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 12 Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
L’adeguamento dello Statuto a norme obbligatorie per legge non rappresenta modifica allo Statuto.
ART. 13 Consiglio Direttivo Generale
Il Consiglio Direttivo Generale governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo Generale tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest’organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio Sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- delibera la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo Generale è formato da 10 componenti eletti dall’assemblea tra gli associati nell’Ambito del Congresso Nazionale, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.
Al Consiglio Direttivo Generale si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. Il Consiglio Direttivo Generale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 14 Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente e Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo Generale tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente e Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo Generale e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo Generale.
Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo Generale, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo Generale in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 15 Segretario Generale
Il Segretario Generale coordina tutte le attività dell’Associazione e dei Consiglieri Generali; convoca Il Consiglio Direttivo Generale in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria tutte le volte che si renda necessaria la collegialità operativa. Il Segretario Generale e il Segretario Generale Aggiunto sono eletti dal Consiglio Direttivo Generale tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Segretario Generale cura i rapporti con la Segreteria Generale europea e con i Segretari Generali delle altre Sezioni; svolge tutte le funzioni demandategli dal Consiglio Direttivo Generale; presiede le riunioni del Consiglio Generale insieme al Presidente, vista i mandati del Tesoriere Nazionale. Il Segretario Generale Aggiunto coadiuva il Segretario Generale nell'espletamento delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento e su mandato del Segretario Generale predispone tutto ciò che si rende necessario per la buona riuscita delle riunioni ed incontri, a livello nazionale ed europeo.
ART. 16 Tesoriere Nazionale
Il Tesoriere Nazionale predispone il rendiconto amministrativo delle attività della Sezione Italiana, da presentare al Consiglio Generale, all’Assemblea e al Congresso Nazionale; tiene il registro delle entrate e delle spese; effettua queste ultime su autorizzazione del Segretario Generale il quale ne vista i mandati; cura il tesseramento dei soci, di cui tiene aggiornato il libro e lo schedario; riscuote gli introiti; compila annualmente il rendiconto finanziario della Sezione Italiana, da fare approvare dal Consiglio Generale. Il Tesoriere Nazionale viene eletto dal Consiglio Direttivo Generale tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
ART. 17 Segretario alla Stampa e Propaganda
Il Segretario alla Stampa e Propaganda ha il compito di diffondere, con i mezzi a sua disposizione, le informazioni inerenti all’attività dell'Associazione sul piano nazionale ed europeo; di curare l’immagine dell'Associazione, d'intesa con il Presidente e il Segretario Generale; di assumere la direzione del periodico nazionale nel sito istituzionale. Il Segretario alla Stampa e Propaganda viene eletto dal Consiglio Direttivo Generale tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
ART. 18 Organo di controllo, Collegio dei Probiviri
II Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, tra i quali viene eletto un Presidente. È l'unico Organo di magistratura interna che decide sulla proponibilità dei ricorsi e si esprime in materia di espulsione dei soci determinandone le sanzioni da proporre al Consiglio Direttivo Generale, dirime eventuali conflitti di competenza tra i vari Organi della Sezione Italiana A.E.C.. La presentazione dei ricorsi e il funzionamento del Collegio sono disciplinati del regolamento interno nazionale e da quello Europeo. I Probiviri alla scadenza del loro mandato, possono essere rieletti a tale incarico. Le cariche di componenti il Collegio dei Probiviri sono incompatibili con quelle di Consigliere Generale.
ART. 19 Collegio dei Sindaci
Il Collegio Nazionale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi, tra i quali viene eletto un Presidente. Il Collegio ha la vigilanza contabile ed il controllo generale sull'amministrazione. Partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo Generale. A mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso. I Sindaci, alla scadenza del loro mandato, possono essere rieletti a tale incarico. Le cariche di componenti il Collegio dei Sindaci sono incompatibili con quelle di Consigliere Generale.
ART. 20 Organi sociali Territoriali
I Coordinatori Territoriali sono nominati dal Consiglio Direttivo Generale e sono responsabili dell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Generale - per quanto attiene al loro Territorio (Regione o più Regioni). I Coordinatori Territoriali promuovono, coordinano e gestiscono l'attività̀ associativa su base Regionale e riferiscono tempestivamente al Segretario Generale sulle iniziative prese, prima che siano svolte. I Coordinatori Territoriali potranno avvalersi del Segretario Amministrativo per la contabilità e Libro dei soci; i Segretari amministrativi risponderanno direttamente al Tesoriere Nazionale.
ART. 21 Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
· quote associative;
· contributi pubblici e privati;
· donazioni;
· proventi da raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 117/2017;
ART. 22 I beni
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 23 Divieto distribuzione utili e obbligo utilizzo del patrimonio
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 24 Bilancio di esercizio
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nell'ultima sessione ordinaria, il Consiglio Generale approva il bilancio preventivo per l'anno solare successivo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Tesoriere deve aver compilato il bilancio consuntivo che dovrà essere sottoposto all’esame del Consiglio Direttivo Generale nella, sua prima riunione utile a tale scopo, dopo aver ottenuto il visto dei Sindaci. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo Generale, e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.lgs. 117/2017.
ART. 25 Le convenzioni
Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 del D.lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo Generale che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.
ART. 26 Libri sociali obbligatori
L’Associazione deve tenere obbligatoriamente:
a) il libro (anagrafica digitale) degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Generale, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo Generale. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall’organo competente che deve evadere entro 10 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro dieci giorni. L’Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.
ART. 27 Responsabilità ed assicurazione degli associati
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017.
ART. 28 Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.
ART. 29 Disposizioni Interne
L'emblema sociale è il seguente: due cerchi concentrici, il cui interno è occupato dalla visione geografica dell'Europa con al centro la scritta A.E.C e una ruota alata sopra di essa; fra i due cerchi è inserita la dicitura "Association Européenne des Cheminots", all’esterno dei due cerchi concentrici ci sono 12 stelle disposte come quelle della bandiera europea. La bandiera dell'Associazione è la bandiera europea con fondo blu a 12 stelle d'oro formanti un cerchio con al centro la scritta A.E.C. e una ruota alata sovrapposta all’Europa. Il presente Statuto, come il Regolamento Interno, sono vincolanti per tutti i soci della Sezione Italiana A.E.C. dalla data della loro approvazione.
ART. 30 Disposizioni dell'“Association Européenne des Cheminots”.
1) ARTICOLO 30 - REGOLAMENTO INTERNO: In esecuzione del presente Statuto, il Regolamento Interno dell'Associazione Europea dei Ferrovieri è presentato e adottato dal Comitato Esecutivo (Consiglio Direttivo Generale) a maggioranza semplice dei suoi membri presenti o rappresentati.
2) ARTICOLO 26 - SEZIONI: L'Associazione Europea dei Ferrovieri è organizzata in Sezioni Nazionali i cui Statuti sono conformi ai diritti nazionali di ciascun paese e riflettono gli obiettivi e gli ideali dell'Associazione Europea. La pubblicazione di uno Statuto nazionale è una condizione necessaria per la formazione di una Sezione Nazionale dell'attuale Associazione. Le Sezioni sono formate dai membri di ciascun paese. Devono avere uno Statuto conforme, da un lato, alla legislazione del loro paese e, dall'altro, allo Statuto Europeo. Il Segretario Generale Europeo può verificare in qualsiasi momento l'adeguatezza di tali Statuti Nazionali con lo Statuto e il regolamento interno europeo. La Sezione Nazionale, per essere costituita e ammessa al Consiglio di Amministrazione, deve essere composta da almeno 25 membri e aver costituito il proprio Comitato Nazionale. In caso contrario, i suoi membri saranno associati ad una Sezione limitrofa fino a quando queste condizioni non saranno soddisfatte. Le Sezioni Nazionali devono imperativamente applicare le decisioni del Consiglio Europeo e del Comitato Esecutivo. Ogni anno tutte le Sezioni Nazionali devono comunicare al Segretario Generale Europeo, anteriormente al 31 maggio, il numero dei suoi membri, al fine di consentire il calcolo del numero dei delegati, e al Tesoriere Generale Europeo per consentire la preparazione del Bilancio. Le Sezioni Nazionali devono inviare al Segretario Generale Europeo:
• La data del Congresso Nazionale almeno tre mesi prima della sua effettuazione;
• la composizione dell'Ufficio Nazionale;
• i nomi dei Delegati al Comitato Esecutivo Europeo e al Congresso Europeo almeno un mese prima;
• i nomi dei partecipanti alle Commissioni Europee.
ART. 31 Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
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Il Segretario Generale Fulvio Di Giuseppe |
Il Presidente Giovanni Saccà |
* Il presente Statuto è stato adeguato al Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm. ii e approvato all’unanimità nella Assemblea del Consiglio Direttivo Generale, giusto verbale della riunione (Allegato 1). Lo Statuto si compone di 9 pagine, 400 righe e un allegato.
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Il Segretario Generale Fulvio Di Giuseppe |
Il Presidente Giovanni Saccà |
Associazione Europea dei Ferrovieri Sezione Italiana - Association Européenne des Cheminots APS
Verbale approvativo dello Statuto
Premesso che:
- con verbale del Consiglio Direttivo Nazionale del 10 febbraio 2025 il Vice Presidente e il Segretario Generale Aggiunto erano stati incaricati di predisporre la nomina della Commissione per l’aggiornamento dello Statuto Italiano AEC e redazione del Regolamento interno;
- il Segretario generale in funzione dell’urgenza di presentare in tempi brevissimi la richiesta del Codice Fiscale e successivamente lo Statuto AEC presso l’Agenzia delle Entrate ha deciso, in accordo con il Presidente, di anticipare l’approvazione dello Statuto.
Tutto ciò premesso,
Il Consiglio Direttivo Nazionale si è riunito in seconda convocazione giovedì 17 aprile alle ore 15,00 tramite Videoconferenza, per discutere e deliberare quanto segue:
1) Ratifica dello Statuto adeguato alle norme del Terzo settore.
Presenti:
- Giovanni Saccà
- Fulvio Di Giuseppe
- Gianluigi Pernigotti
- Vincenzo Clemente
- Gianfranco Mancini
- Camillo Staffarono
- Pino Cirillo
- Emilio Dolci
- Clara Sbordoni
- Manlio Calvetti
Il Presidente alle ore 15:00, verificato la totalità dei presenti, ha aperto il dibattito.
Il Segretario Generale coadiuvato dal Vice Presidente hanno letto ogni singolo articolo dei trentuno di cui si compone lo Statuto; ogni articolo è stato approvato ad unanimità. Lo Statuto infine è stato votato nel suo complesso con voto favorevole di tutti. Alle ore 17:15 sono stati chiusi i lavori.
La registrazione audio/video della videoconferenza sarà allegata al supporto informatico dello Statuto e conservato in atti.
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Il Segretario Generale Fulvio Di Giuseppe |
Il Presidente Giovanni Saccà |